Norme sulla circolazione dei beni culturali
Art. 13 — Violazione di obblighi formali
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Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000.
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
