Art. 32-ter
Violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento
(( (articolo 2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153))) 1. ((In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1.)) 2. ((In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva