Norme sulla circolazione dei beni culturali

Art. 4 — Azione di restituzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

  • a)un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualita' di bene culturale;
  • b)la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale. L'atto di citazione e' notificato altresi' al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e). Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorita' centrali degli altri Stati membri.

Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-03-30;88~art4 · fonte su Normattiva