[1]Prescrizione per l'azione del contribuente (articolo 30 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

[2]1. L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art321 · fonte su Normattiva