[1]Prescrizione per l'azione del contribuente (articolo 30 legge 29 ottobre 1961, n. 1216)
[2]1. L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
