Provvedimento abrogato dal d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1989 al 1 gennaio 1993. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di cui al comma seguente, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. E' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di eta' inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilira' con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli gia' immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verra' determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e dovra' risultare dalla carta di circolazione. Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 30 APRILE 1992 N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-06-01;416~art1 · fonte del testo