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La Zecca e' autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonche' nuove monete in lega "Italma" da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma. Con decreti del Ministro per il tesoro, sara' stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonche' la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi ai sensi del successivo art. 3.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1405~art1 · fonte del testo