Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

A decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facolta' di emissione, spettante alla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 100 e da lire 50 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204. Fino alla data che sara' indicata nel decreto di cui al precedente comma, i biglietti della Banca stessa dei tagli da lire 100 e da lire 50 continuano ad avere corso legale. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' parimenti stabilita la data, trascorsa la quale, i predetti biglietti, che non saranno stati presentati per il cambio, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1405~art2 · fonte del testo