Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, si compone, oltre che del presidente, dei seguenti membri:
- a)un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero delle finanze; tutti nominati su proposta dei rispettivi Ministri;
- b)un coltivatore di piante da carta; un produttore di cellulosa per carta; un produttore di carta da giornali; un produttore di carte o cartoni vari; un editore di giornali quotidiani; un editore di giornali periodici; un editore di libri o riviste; un industriale cartotecnico; un commerciante di carta o cartoni; un giornalista professionisti; tutti designati dalle rispettive Organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
- c)tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
- d)cinque esperti da scegliersi dal Ministro per l'industria e per il commercio fra le persone che, senza appartenere alle categorie interessate, possiedano riconosciuta competenza nelle materie che formano oggetto dell'attivita' dell'Ente.
Testo in vigore dal 29 novembre 1965 al 16 dicembre 2010
