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Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Il presidente ed i componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanze nel corso del triennio, si provvedera' alla sostituzione in conformita' alle stesse norme previste per la nomina. Il componente che subentra rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello sostituito.

Testo in vigore dal 29 novembre 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-10-27;1293~art2 · fonte del testo