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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in lire 500 milioni per l'anno 1990, lire 2.000 milioni per l'anno 1991 e lire 2.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione della Commissione per la parita' uomo-donna presso la Presidenza del Consiglio". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 27 giugno 1990 al 6 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:1990-06-22;164~art11 · fonte su Normattiva