Art. 8 — Documentazione e relazioni
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La Commissione fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte, curandone la diffusione. La Commissione predispone annualmente una relazione per il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente la specifica illustrazione delle attivita' svolte, con l'indicazione, altresi', delle singole spese sostenute e delle occorrenze finanziarie per l'anno successivo. La relazione puo' essere trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Parlamento europeo.
Testo in vigore dal 27 giugno 1990 al 6 settembre 2003
