Art. 22 — Dati sensibili
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, in quanto il regime del trattamento dei dati personali degli aderenti ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso sarebbe ingiustamente differenziato in base alla circostanza che le confessioni religiose abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese. Infatti la questione - sollevata allo scopo di rendere applicabile ad un aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la disciplina dettata per gli aderenti a confessioni religiose regolate da intese - non investe la norma concernente la fattispecie oggetto del giudizio 'a quò, bensì la norma riguardante la disciplina che si vorrebbe estendere, sicché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità, lungi dal produrre conseguenze nel giudizio 'a quò, avrebbe l’effetto - indesiderato - di generalizzare la portata della disciplina applicabile nel giudizio davanti al giudice rimettente. M.F.
Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost. · Art. 700 c.p.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1997
urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art22 · fonte su Normattiva