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Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264. Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione delle modifiche del regolamento i Consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1966 al 16 dicembre 2010
