Nota all'art. 9: La legge 4 luglio 1970, n. 506 (norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto), all'art. 9 prevede quanto segue: "Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo e del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione".

Testo vigente dal 9 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;401~art9 · fonte su Normattiva