Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Art. 9 — Divieto di denominazioni diverse o integrate e norme accessorie

E' vietato utilizzare, in alternativa o in aggiunta alla denominazione tutelata, qualsiasi altra denominazione o qualificazione geografica del prodotto, comunque attinente a comuni compresi nella zona tipica di cui al precedente articolo 2. La riproduzione del contrassegno di cui al precedente articolo 1, comunque utilizzata, e' riservata all'organismo abilitato oltre che come segno distintivo della propria attivita', in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato. I divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 si estendono, in quanto compatibili, anche alla reclamizzazione pubblicitaria ed alla promozione in qualsiasi forma del prosciutto. Le violazioni dei divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono altresi', salve le sanzioni di cui ai successivi articoli 13 e seguenti, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art9 · fonte su Normattiva