Art. 10 — Attribuzioni del Consiglio superiore
Spetta al Consiglio superiore di deliberare:
- 1)sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;
- 2)sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonche' dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori nonche' dei componenti estranei e' ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
- 3)sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;
- 4)sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;
- 5)sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie. Puo' fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Da' pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
