Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia puo' formulare richieste. Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Sul conferimento degli uffici direttivi ((...)) il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento. ((Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacita' organizzative dei servizi)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 23 dicembre 1963, n. 168 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1963 n. 336) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio superiore della Magistratura."

Testo vigente dal 27 febbraio 2010

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 168/1963

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1963

    È costituzionalmente illegittima la disposizione dell'art. 11, 1x comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione agli artt. 104, 1x comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura ledendone l'autonomia sulla base del principio della necessaria collaborazione fra l'organo del potere esecutivo, responsabile politicamente dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia dello Stato, e l'organo costituzionalmente competente a deliberare in ordine allo status dei magistrati.

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 110 cost. · Art. 72 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 180/1971

    Questione inammissibile
    17 novembre 1971

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (il quale stabilisce che per il conferimento degli uffici direttivi il Consiglio superiore della Magistratura deliberi previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia) proposte dal Tribunale di Milano con riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 110 della Costituzione, sono inammissibili perché irrilevanti prima facie, non essendovi logica connessione tra il presunto vizio di legittimità costituzionale delle norme denunciate e l'oggetto dell'indagine che il tribunale, per non incorrere in eventuali nullità dei suoi atti, si era proposto in ordine alla regolarità della propria composizione. (Nella specie, il Collegio giudicante, esaminando ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la regolarità della sua costituzione, aveva esteso l'indagine al procedimento di nomina dello stesso presidente del tribunale, il quale aveva regolarmente provveduto alla integrazione del Collegio, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 97 dell'ordinamento giudiziario).

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 110 cost. · Art. 11 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1989 al 27 febbraio 2010. 22 parole tolte, 51 parole aggiunte.

… le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Sul conferimento degli uffici direttivitolto: , esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,aggiunto: ... il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia … dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamentoaggiunto: . Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacita' organizzative dei servizi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art11 · fonte del testo