Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
Art. 16 — Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
Il Ministro puo' intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne e' richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per, dare chiarimenti. Egli tuttavia non puo' essere presente alla deliberazione.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
