Art. 18 — Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
Il Presidente del Consiglio superiore:
- 1)indice le elezioni dei componenti magistrati;
- 2)richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
- 3)convoca e presiede il Consiglio superiore; ((4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno));
- 5)esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
Testo vigente dal 20 gennaio 1981
