Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 18 — Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore

Il Presidente del Consiglio superiore:

  • 1)indice le elezioni dei componenti magistrati;
  • 2)richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
  • 3)convoca e presiede il Consiglio superiore; ((4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno));
  • 5)esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

Testo vigente dal 20 gennaio 1981

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 20 gennaio 1981. 8 parole tolte, 1 parola aggiunta.

4) convoca e presiede la sezione disciplinare tolto: nei casi espressamente previsti dall'art. 6 e in tutti i casi in cui lo tolto: ritenga aggiunto: ritiene opportuno;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art18 · fonte del testo