La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione puo' essere, a norma ((dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione)), promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza. La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

Testo vigente dal 11 giugno 2003

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 11 giugno 2003. 9 parole tolte, 3 parole aggiunte.

La questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione puo' essere, a norma tolto: dell'art. 2 aggiunto: dell'articolo 127, secondo comma, della tolto: legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 aggiunto: Costituzione, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art33 · fonte del testo