L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
Testo vigente dal 14 marzo 1953
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sospende l'esecuzione del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), impugnato dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, n…
Art. 40 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 28 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Se ne mostrano 10 su 45, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art40 · fonte del testo