Il conflitto tra poteri dello Stato e' risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione. La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilita' del ricorso. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26. Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 185/2014

    Altra decisione
    25 giugno 2014

    È improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Firenze in ordine alle deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse a mezzo stampa da un proprio componente a carico di altro deputato. Infatti, il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione è stato effettuato oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. È, altresì, inammissibile la richiesta, avanzata dalla parte privata del giudizio a quo , di autorimessione della questione di legittimità costituzionale della previsione del predetto termine, poiché le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono "estranee" al sindacato di legittimità, qualunque sia la collocazione che ad esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti. - Sulla insindacabilità delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 572/1990 e 295/2006.

    Art. 68 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 220/1998

    Questione inammissibile
    19 giugno 1998

    Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal pretore di Brescia con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998. Il canc…

    Art. 137 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 · Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art37 · fonte del testo