Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962. Leggi il testo vigente →
La sentenza e' irrevocabile, ma puo' essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962
