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La sentenza e' irrevocabile, ma puo' essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art50 · fonte del testo