Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Abrogato dal 28 febbraio 1962
Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Abrogato dal 28 febbraio 1962
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962. 102 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non puo' partecipare alle udienze successive. Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art48 · fonte del testo