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L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Art. 132 (Guida in stato di ebbrezza). 1. - E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, puo' disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di piu' violazioni nel corso di un anno la sospensione e' disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi. 3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'interno. 5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto e' commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente. 7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza". All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui all'articolo 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove venga accertato lo stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 89 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e puo' disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione. Nell'articolo 91, terzo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo le parole: "La patente" sono inserite le seguenti: "oltre che nei casi previsti dall'articolo 132"; la lettera h) e' soppressa.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art17 · fonte su Normattiva