Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale

Art. 23 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284

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Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. Qualora le caratteristiche e le modalita' di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942. Il conducente del veicolo e' responsabile delle violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art23 · fonte su Normattiva