Art. 23 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)). Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M 1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)). Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. Qualora le caratteristiche e le modalita' di cui al comma 5 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 APRILE 1989, N. 143. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1989, N. 238, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 284)).
Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 1 gennaio 1993
