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Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorita' amministrativa competente per territorio e' il prefetto.

Testo in vigore dal 11 aprile 1988 al 10 agosto 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-03-18;111~art24 · fonte su Normattiva