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[1]La legalizzazione di firme e' l'attestazione ufficiale della legale qualita' di chi ha apposta la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della, firma stessa.

[2]La legalizzazione riguarda:

  • a)le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere nello Stato;
  • b)le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero;
  • C)le firme apposte su atti o documenti posti in essere all'estero da valere nello Stato.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art1 · fonte del testo