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E' esente da ogni legalizzazione la copia della domanda e dei relativi allegati, che ai termini della legge 10 gennaio 1926-IV, n. 169, approvante gli atti firmati fra l'Italia e vari Stati per la protezione della proprieta' industriale e la registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio, deve essere presentata per fare valere la proprieta' di un deposito fatto in un altro Stato.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968
