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La legalizzazione delle firme. di cui ai precedenti articoli 3 e 5, apposte sopra atti, certificati, copie ed estratti, posti in essere nello Stato per valere nella Stato, e' soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 19 della tabella, allegato A, annessa al R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX n. 696.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968
