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Nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui, la cui firma si legalizza. Il funzionario legalizzante deve apporre la propria firma per esteso, indicando, fra parentesi, con timbro, il suo cognome e nome.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art2 · fonte del testo