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[1]Agli effetti di stabilire se sia o meno obbligatoria la legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali, nonche' da esercenti professioni ed arti, gli uffici pubblici, ai quali detti atti e documenti vengono prodotti, accerteranno quale sia il luogo di provenienza dell'atto in relazione al luogo di presentazione.

[2]E' luogo di presentazione la sede dell'ufficio pubblico presso il quale l'atto o documento dovra' avere effettivamente impiego.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art4 · fonte del testo