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[1]Agli effetti di stabilire se sia o meno obbligatoria la legalizzazione delle firme apposte su atti e documenti dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali, nonche' da esercenti professioni ed arti, gli uffici pubblici, ai quali detti atti e documenti vengono prodotti, accerteranno quale sia il luogo di provenienza dell'atto in relazione al luogo di presentazione.
[2]E' luogo di presentazione la sede dell'ufficio pubblico presso il quale l'atto o documento dovra' avere effettivamente impiego.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968
