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Agli effetti della legalizzazione gli atti e documenti posti in essere nel Regno - nell'interesse di regnicoli o di connazionali - da un console estero residente nel Regno, e da usarsi solamente nel Regno, sono equiparati agli atti e documenti posti in essere dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali, di cui al precedente art. 3.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art5 · fonte del testo