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[1]A norma del precedente art. 3, le firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine, nonche' dagli esercenti professioni ed arti sopra atti, certificati, copie e estratti, posti in essere nello Stato per valere nello Stato, devono essere legalizzati, a seconda della natura degli atti o certificati e dell'autorita' che li ha rilasciati e sottoscritti: dal Governatore di Roma; dai prefetti; dai capi dei Collegi giudiziari; dai presidenti di tribunale o da cancellieri da essi delegati, dai procuratori del Re Imperatore, dai pretori; dai capi degli Uffici governativi di ogni ordine dipendenti da qualsiasi Ministero ed aventi propria giurisdizione territoriale, sia provinciale che compartimentale, determinata da leggi o da decreti; dai podesta'.

[2]In particolare sono soggette a legalizzazione:

  • 1)del prefetto:
  • a)le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai capi degli Uffici governativi di ogni ordine, esclusi quelli di cui ai numeri seguenti, con sede nella provincia, non aventi poteri giurisdizionali, sempre che detti atti e certificati debbano valere fuori della circoscrizione della provincia o della circoscrizione territoriale compartimentale o regionale dell'ufficio governativo;
  • b)le firme apposte dai podesta' su atti e certicati (atti di notorieta', certificati di buona condotta, stati di famiglia, attestati di indentita' personale, ecc.) posti in essere da essi podesta' quali capi dell'Amministrazione comunale, o su atti e certificati posti di essere in qualita' di presidenti degli Enti comunali di assistenza, nonche' le firme apposte su atti e certificati dai presidi delle provincie, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione della provincia;
  • c)le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai dirigenti legalmente nominati o eletti delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, con selle nella provincia, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione territoriale della provincia o della circoscrizione territoriale interprovinciale in cui opera l'associazione sindacale;
  • d)le firme apposte su atti e certificati posti in essere dai dirigenti legalmente nominati od eletti dagli organi sindacali di categoria con sede nella provincia, appartenenti alle Federazioni e Sindacati nazionali rispettivi, ovvero dai dirigenti delle Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro, dei lavoratori e del professionisti ed artisti, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione territoriale della provincia o della circoscrizione territoriale interprovinciale in cui operano detti organi;
  • e)le firme apposte dai rappresentanti dei Sindacati fascisti periferici su atti e certificati relativi alle iscrizioni negli albi delle professioni sanitarie, quando di tali atti e certificati si debba fare uso fuori della circoscrizione dei sindacati stessi;
  • 2)del prefetto, quale presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni:
  • a)le firme apposte dai direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni su atti e certificati da usarsi fuori della circoscrizione della provincia;
  • b)le firme apposte dagli agenti di cambio su atti e certificati da essi posti in essere e vidimati, e da usarsi fuori della circoscrizione della provincia;
  • 3)del presidente del tribunale o del cancelliere da lui delegato o del pretore competente per territorio:
  • a)le firme degli ufficiali di stato civile, dei cancellieri dei tribunali e di ogni altro depositario degli originali di registri dello stato civile, apposte su atti, certificati, copie ed estratti, dei quali si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale del Tribunale, cui appartiene l'ufficio di stato civile, o il depositario degli originali dei registri di stato civile, che li ha rilasciati;
  • b)le firme dei notai e dei conservatori degli archivi notarili, quando siano apposte su atti, certificati, copie ed estratti dei quali si debba fare uso fuori del distretto del Consiglio notarile;
  • c)le firme dei segretari comunali e provinciali, apposte sulle copie dei contratti da essi rogati in forma pubblica amministrativa, nonche' le firme apposte dai segretari comunali sui protesti cambiari, quando di tali atti e protesti cambiari si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale del tribunale;.
  • d)le firme dei Regi conservatori dei Registri immobiliari apposte su atti, certificati, copie ed estratti relativi ad iscrizioni e trascrizioni sui registri immobiliari, quando di detti atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della circoscrizione dell'ufficio ipotecario;
  • 4)del pretore o del capo del Collegio giudiziario o del magistrato all'uopo delegato, le firme dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli ufficiali giudiziari, apposte su atti e copie di essi, sugli estratti e sui certificati, dei quali si debba fare uso fuori della giurisdizione territoriale della Pretura o del Collegio giudiziario, presso i quali i detti funzionari ed ufficiali giudiziari esercitano le loro funzioni;
  • 5)del procuratore del Re Imperatore:
  • a)le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione apposte su atti, certificati, copie ed estratti da usarsi fuori della giurisdizione territoriale della procura del Re Imperatore;
  • b)le firme apposte dal segretario della Regia procura sui certificati del casellario giudiziario da usarsi fuori della giurisdizione territoriale del Tribunale, cui appartiene il segretario che li ha posti in essere;
  • c)le firme apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti dei Conservatori del pubblico registro automobilistico, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della provincia, in cui ha sede il Conservatore;
  • d)le firme apposte dai rappresentanti dei Sindacati fascisti periferici di categoria su atti e certificati relativi alla iscrizione negli albi professionali, esclusi quelli relativi alle iscrizioni negli albi delle professioni sanitarie, quando di detti atti e certificati si debba fare uso fuori del territorio della circoscrizione di tali sindacati;
  • 6)dell'Intendente di finanza, le firme apposte su atti, certificati, copie ed estratti, esclusi quelli di cui alla lettera d) del precedente n. 3, rilasciati dai capi degli Uffici finanziari con sede nella provincia, quando di tali atti, certificati, copie ed estratti si debba fare uso fuori della circoscrizione della provincia o della circoscrizione compartimentale dell'Ufficio finanziario che li ha posti in essere:
  • 7)del provveditore agli studi, le firme apposte sui certificati di studio dai capi delle scuole Regie, pareggiate o legalmente riconosciute, nonche' le firme apposte sui diplomi originali dai commissari governativi o dai capi delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, da usarsi fuori della provincia, in cui ha sede l'Istituto;
  • 8)del Governatore di Roma, o del podesta', le firme apposte dai segretari comunali e dagli esercenti professioni ed arti sopra atti e certificati da prodursi a qualunque ufficio pubblico fuori del comune.

[3]La firma del podesta' a sua volta deve essere legalizzata dal prefetto, se l'atto o certificato legalizzato deve essere prodotto fuori della circoscrizione della provincia.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1943 al 11 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-03;1700~art7 · fonte del testo