All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti i seguenti commi: "Il Ministro delle finanze in presenza delle condizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo 19, puo' autorizzare per un periodo non superiore a dodici mesi, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi. Sull'ammontare delle somme il cui pagamento e' stato sospeso si applica per il periodo di sospensione riferito a ciascuna rata l'interesse in ragione del dodici per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con cui viene accordata la sospensione ed e' riscosso unitamente all'imposta".

Testo vigente dal 7 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-28;46~art4 · fonte su Normattiva