Art. 58

[1]Dilazione e sospensione dei versamenti

[2]I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dello esattore. Se per fatti non imputabili all'esattore e' particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero e' gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art58 · fonte su Normattiva