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L'ENEL trasmette al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alle regioni interessate, entro dodici mesi dall'accesso ai fondi, un rapporto con documentazione completa sulle ubicazioni proposte nell'ambito delle aree di cui all'articolo 2 e sulle relative caratteristiche tecniche e ambientali. Il rapporto con la relativa documentazione deve essere trasmesso contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, limitatamente alla parte che riguarda l'ubicazione della centrale. La consultazione prevista dall'articolo 40 del citato decreto 13 febbraio 1964, n. 185, e' estesa al Ministero per i beni culturali e ambientali. I pareri di cui al medesimo articolo, se non espressi entro il termine di sessanta giorni, si intendono favorevoli. In tal caso il CNEN trasmette ugualmente il parere di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Il predetto parere del CNEN deve essere trasmesso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto con documentazione di cui ai precedenti commi. Successivamente, nei sessanta giorni dalla richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni, d'intesa con il comune o i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano definitivamente la localizzazione della centrale. In mancanza della decisione della regione nel termine suddetto, il CIPE determina la localizzazione e la notifica alla regione e al comune interessati. Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia. Dopo la localizzazione dell'impianto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' autorizzare l'ENEL all'esecuzione di opere preliminari di preparazione sotto la vigilanza tecnica del CNEN.

Testo in vigore dal 23 agosto 1975 al 23 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-02;393~art4 · fonte su Normattiva