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L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'articolo 8 lettera a) e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma e' stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale. Le visite periodiche sono effettuate ogni cinque anni; quelle occasionali quando, a seguito dei danni subiti dall'imbarcazione o nave da diporto, o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilita' o di sicurezza. ((Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorita' marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile. Analogamente, le autorita' marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sara' trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa)). Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza.

Testo in vigore dal 5 giugno 1986 al 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art12 · fonte su Normattiva