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Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa. ((Per le unita' da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione e' facoltativa)).
Testo in vigore dal 25 agosto 1996 al 29 luglio 2003
