Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1996 al 29 luglio 2003. Leggi il testo vigente →

Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa. ((Per le unita' da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione e' facoltativa)).

Testo in vigore dal 25 agosto 1996 al 29 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art2 · fonte su Normattiva