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I soci degli enti e delle associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono costruire, per conto proprio o degli enti ed associazioni cui appartengono, purche' non a fine di lucro, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate. Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente si osserva la norma di cui al primo comma dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art4 · fonte su Normattiva