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I soci degli enti e delle associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'articolo 45 possono costruire, per conto proprio o degli enti ed associazioni cui appartengono, purche' non a fine di lucro, imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate. ((Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente non si applica la norma prevista dall'articolo 3, primo comma. L'obbligo previsto dall'articolo 3, secondo comma, compete al presidente pro tempore dell'ente o associazione nautica)).
Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986
