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Nelle contravvenzioni per le quali si debba applicare la sola pena dell'ammenda prevista dall'articolo 39, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattito innanzi all'autorita' giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, puo' presentare domanda di oblazione al comandante del porto o al direttore compartimentale della motorizzazione civile competente per l'accertata infrazione. Il comandante del porto o il direttore compartimentale della motorizzazione civile, ricevuta la domanda di oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorita' giudiziaria e determina, discrezionalmente, ed entro i limiti della ammenda stabilita dall'articolo precedente, la somma che l'istante deve pagare per l'oblazione e per le spese, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'oblazione. Il provvedimento del comandante del porto o del direttore compartimentale della motorizzazione civile e' notificato o comunicato verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale, il funzionario che vi ha proceduto ne fa attestazione Sull'originale del provvedimento. Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e per le relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 29 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art40 · fonte su Normattiva