Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza di navigazione medesima. 13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171

13

- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs. - Il regolamento di cui all'art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.

Testo vigente dal 15 settembre 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 9/1999

    Questione infondata
    21 gennaio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 l. 26 aprile 1986, n. 193, in quanto identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 297 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano indurre a modificare il precedente orientamento. - O. n. 297/98.

    Art. 3 cost. · Art. 1231 c.nav. · Art. 39 Norme sulla navigazione da diporto · Art. 22 Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 297/1998

    Questione infondata
    18 luglio 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), come sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, impugnato in quanto, per la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, prevede sanzioni penali più severe di quelle applicabili - secondo il prevalente orientamento della Cassazione - in base all'art. 1231 del codice della navigazione, per l'ipotesi - dal giudice 'a quò ritenuta più grave - della conduzione per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi) di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale, con consolidata giurisprudenza, riguardo alle condizioni di applicabilità del principio di eguaglianza e alla discrezionalità del legislatore, e relativi limiti, in ordine alla configurazione delle fattispecie criminose, va infatti rilevato che le due fattispecie messe a confronto dall'autorità rimettente, essendo diverse sia rispetto allo scopo dell'attività - in un caso diportistico e nell'altro lucrativo - sia rispetto alla tipologia della navigazione - che può riflettersi anche su quella dell'imbarcazione - in un caso non professionale e nell'altro professionale, sia rispetto al titolo la cui mancanza è sanzionata, non solo non sono identiche ma neppure omogenee e pertanto, non potendo l'indicato 'tertium comparationis' essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di per sé, non risulta irragionevole. - Riguardo ai principi su richiamati, v. S. nn. 431/1997, 65/1996, 237/1995 e 139/1984, nonché S. nn. 84/1997, 313/1995, 341/1994 e 333/1991. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 1231 c.nav. · Art. 134 c.nav. · Art. 39 Norme sulla navigazione da diporto

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 192/1990

    Questione infondata
    12 aprile 1990

    La sussistenza, fino all'entrata in vigore della l. n. 171 del 1989 (che ha equiparato le due specie di imbarcazioni, motoscafi ad uso privato e imbarcazioni da diporto, agli effetti della abilitazione alla guida e fiscali) di un diverso regime sanzionatorio per la guida senza patente delle due categorie di imbarcazioni, deve ritenersi giustificata dalla esistenza, per i motoscafi ad uso privato, di una serie di rigorosi divieti per taluni impieghi, e quindi di minore libertà di uso, tali da configurare per essi una situazione di fatto e di diritto ben diversa da quella, più varia ed ampia, e meno controllata, stabilita per le imbarcazioni da diporto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, l. 11 febbraio 1971, n. 50 come modificato dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 39 Norme sulla navigazione da diporto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art39 · fonte su Normattiva