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Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle navi indicate all'articolo 213 del codice della navigazione, puo' conseguire l'abilitazione prevista dalla lettera b) dell'articolo 20 della presente legge senza sostenere gli esami prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti dalla presente legge. Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, puo' conseguire l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali previsti da quest'ultima. ((Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, puo' condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purche' presenti alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto d) della presente legge. L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale)).
Testo in vigore dal 15 ottobre 1971 al 16 gennaio 1998
