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Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate. Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art54 · fonte su Normattiva