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Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate. Le norme di esecuzione saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con ((Ministro per i trasporti)).

Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 29 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art54 · fonte su Normattiva