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Le imbarcazioni e le navi da diporto nazionali armate all'estero e destinate permanentemente alla navigazione in acque straniere, sono iscritte nei registri di cui al precedente articolo, tenuti dall'autorita' consolare.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 5 giugno 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art6 · fonte su Normattiva