L'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' abrogato. Alle navi ed alle imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione di cui all'articolo 148 del codice della navigazione. Sono mantenute, Fino alla data di validita' della licenza di cui all'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, le iscrizioni delle imbarcazioni e delle navi da diporto effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge nei registri consolari, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50.
Testo vigente dal 21 maggio 1986
