Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1969 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Puo' essere reintegrato nel grado:
- 1)a domanda, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) del precedente articolo 1, quando le cause stesse siano venute a cessare;
- 2)a domanda o d'ufficio, il graduato di truppa in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del numero 3) dell'articolo 1, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;
- 3)a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il graduato di truppa incorso nella perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 6) dell'articolo 1, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della relativa determinazione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il graduato di truppa che, per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una ricompensa puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la perdita del grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
- 4)a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 7) dell'articolo 1, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado, ai sensi della lettera a) di detto numero 7), anche a norma della legge penale militare. La reintegrazione nel grado e' disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione. La reintegrazione nel grado del graduato di truppa gia' in servizio volontario non comporta di diritto la riammissione in servizio volontario del graduato stesso.
Testo in vigore dal 24 giugno 1969 al 9 ottobre 2010
